ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLE DETRAZIONI FISCALI PER SERRAMENTI E INFISSI
(contattaci pure per qualsiasi informazione o spiegazione)
REQUISITI “ESSENZIALI” CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
o deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
o deve essere dotato di un impianto di riscaldamento;
o in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
o l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
o deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
o deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in tabella all’Allegato B di cui al DM 11.03.08.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
o scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, non si deve considerare l’apporto di tali elementi, ma unicamente assicurare che il valore di trasmittanza dei nuovi infissi non superi il valore di trasmittanza limite di cui sopra;
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) Documentazione da conservare a cura del cliente:
o la certificazione del produttore dell’infisso, corredata dai certificati dei singoli componenti (vetro e telaio), rilasciate nel rispetto della normativa europea;
o in alternativa, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità prescritte) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella all’Allegato B del D.M. 11 marzo 2008.
o un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi che può essere riportato all’interno della certificazione del produttore, in una zona a campo libero oppure in un’autocertificazione del produttore;
o fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
o ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
o ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che ladocumentazione è stata trasmessa.
b) Documentazione da trasmettere all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori:
o solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
o Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
- in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:
o Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, per quelle Regioni che hanno deliberato, deve essere conservato a cura del cliente);
o Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”)
c) Solo per lavori iniziati a partire dal 2009 e terminati negli anni successivi:
o trasmissione all’Agenzia delle Entrate – solo per via informatica – di un apposita comunicazione delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quelli in cui i lavori sono terminati.